Legge e limite nell'ebraismo

Fundamina, Jan 2014

It may be questioned whether in Hebrew law there is any "Grundnorm" or fundamental statement that overrides other laws. It is well known that, in Hebrew law, commandments come only from God, and that men and human institutions cannot create law, but can only comprehend and interpret divine will. If divine commandments are expressed only in the biblical halachah (i.e. the legal part of the Torah, consisting of the 613 mitzvdf), it is matter of debate whether there are any rules in the halachah that are more important than others, capable of limiting the application of other mitzvdt. Such a question has, for example, been asked about the Decalogue, but it has been denied emphatically that the Ten Commandments (Asèret Hadibròt) are above other laws. However, it is also true that only with regard to some commandments (ie, the prohibition of idolatry, blasphemy, incest and adultery) and in order to avoid transgression a Jew is obliged to sacrifice his own life. Another question is whether the halachah limits the interpretation of the narrative part of the Torah, namely the so-called haggadah. Freedom of human interpretation must be maintained, and the Torah must be considered as a whole, in which no part limits another. If there is no limit to the law, can there be a limit to human interpretation? On the one hand, it is free, but on the other this freedom cannot extend to a violation of the meaning of the law. Who may decide the limits of human interpretation? May a consolidated rabbinical tradition be considered as a limit? And do Mishnah and Talmud restrict the interpretation of the Torah? These are questions to which there is more than one answer.

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Legge e limite nell'ebraismo

LEGGE E LIMITE NELL’EBRAISMO Francesco Lucrezi* ** 1. Diritto ebraico La questione di un limite posto alla legge in diritto ebraico impone, preliminarmente, di considerare cosa si voglia intendere con l’espressione “diritto ebraico” e, specificamente, con la parola “legge”. Alla prima domanda si può facilmente rispondere che la locuzione menzionata fa riferimento al complesso della cultura giuridica elaborata dal popolo ebraico nel corso della sua millenaria esperienza storica, fin dalle remote epoche del nomadismo e seminomadismo, passando poi per le varie fasi dell’insediamento stanziale in Erez Israel, del Primo e del Secondo Tempio, e poi per le lunghe e accidentate peregrinazioni della diaspora, fino, dopo la tragedia della Shoah, alla riconquista di una moderna sovranità nazionale nella famiglia delle nazioni1. Un percorso storico di tale ampiezza – che copre quattro millenni e i cinque continenti –, evidentemente, potrebbe apparire difficilmente sintetizzabile attraverso categorie unitarie. Eppure, è indubbia l’esistenza di una linea di continuità, formale e sostanziale, che permette di parlare di un “diritto ebraico” come di un fenomeno storico esattamente identificabile nella sua intrinseca identità: una continuità che, evidentemente, è strettamente intrecciata a quella della religione mosaica, di cui il diritto rappresenta, geneticamente e funzionalmente, un aspetto. Va tenuto presente che, diversamente da quanto avvenuto in altre tradizioni giuridiche – soprattutto quella romana –, quella ebraica non ha conosciuto – per lo meno, fino al XIX secolo, con la cd. haskalah, l’emancipazione di parte degli ebrei d’Europa e d’America2 – la separazione tra precetto religioso e precetto civile, tanto che l’espressione mishpàt 1 2 Cfr. F. Lucrezi, Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, identità, Livorno 2009, passim. Cfr. Lucrezi, Ebrei a Napoli, in Ebraismo e Novecento cit., 21ss. e passim. * Professore ordinario di Storia del diritto romano, Diritti dell’antico Oriente mediterraneo e Storia dell’Oriente mediterraneo presso l’Università di Salerno. Saggio elaborato nell’ambito di una ricerca interdisciplinare condotta presso il Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, destinato a confluire, con modifiche, in un volume collectaneo su “Legge e limite nei diritti antichi”, a cura del medesimo Centro Studi. Dedicato al Professor Laurens Winkel con grande stima. ** Fundamina 20 (2) 2014 ISSN: Print 1021-545X © Unisa Press pp 554-570 554 LEGGE E LIMITE NELL’EBRAISMO 555 ivrì – traduzione, alla lettera, di “diritto ebraico” – rappresenta una locuzione moderna, essendo difficilmente riscontrabile, nell’ebraico antico, un concetto analogo a quello della consueta accezione, moderna e occidentale, di diritto, proprio perché non sussiste una differenza qualitativa tra norme quali, per esempio, l’obbligo del risarcimento, o la sanzione dell’omicidio, e precetti relativi invece al culto, l’abbigliamento, l’alimentazione ecc3. 2. Legge La Legge, nell’ebraismo, è solo quella divina, e Dio ha parlato solo nella Torah. Non c’è Legge, pertanto, all’infuori delle mitzvòt (precetti): non può esistere, nella storia d’Israele, un sovrano legislatore. E’ importante sottolineare il carattere religioso di tale filo di continuità, ossia il fatto che il diritto ebraico non è scindibile dall’osservanza religiosa. Se si intendesse, infatti, con tale espressione qualsiasi elaborazione giuridica fatta dal popolo ebraico – o da parte di esso –, anche fuori o contro l’osservanza della Torah (e quindi, per esempio, anche il moderno diritto israeliano), ciò porterebbe a dilatare eccessivamente la nozione in esame, facendone in definitiva perdere i contorni distintivi. Si può pertanto definire come diritto ebraico l’aspetto precettivo della religione ebraica, identificabile essenzialmente nella cd. halachah (via, strada), ossia quella parte della Torah (= insegnamento: termine ebraico, com’è noto, con cui si indicano quelli che, nella tradizione greca e cristiana, sarebbero poi diventati i primi cinque libri della Bibbia, il cd. Pentateuco) in cui Dio esprime, in modo imperativo, una coattiva regola comportamentale, e che si contrappone così alla cd. haggadah (= racconto), ossia quella parte, quantitativamente maggioritaria, di Scritture (anche esterne alla Torah) in cui il testo risponde a varie esigenze narrative (storiche, omiletiche, simboliche, poetiche, sapienziali ecc.), ma non a propositivi normativi. Il diritto ebraico è quindi quello scaturente dalla halachah, ossia dall’insieme di norme (mitzvòt = precetti) formulate nei cinque libri della Torah. Esse possono essere studiate essenzialmente da tre distinti punti di vista: (a) (b) (c) 3 Antropologico: riguardo alla genesi, in un determinato contesto storico, di un dato divieto (p. es., l’obbligo della circoncisione, il tabù del sangue ecc.). Si tratta di un tipo di analisi, evidentemente, che non riguarda il ragionamento giuridico; attuativo: riguardo alla interpretazione e applicazione del precetto al giorno d’oggi. È un’analisi connessa all’attuazione concreta della norma, per la quale il diritto è studiato come attualmente vigente, ai fini della sua concreta e possibile attuazione; giuridico: riguardo all’inserimento della norma nel suo contesto storico. Un’analisi collegata alla precedente, ma da essa distinta, in quanto scevra di funzioni pratiche. Cfr. A.M. Rabello, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica, Torino 2002, 3ss.; Id, Diritto ebraico, ora in Id., Ebraismo e diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell’impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi, Un. Di Salerno, Soveria Mannelli, 2009, II, 101ss. 556 FRANCESCO LUCREZI Alla Torah, fons fontium, va poi affiancata la cd. Mishnah (= ripetizione, ossia il testo in cui, secondo la tradizione, tra il II e il III secolo, fu messa per iscritto la Legge orale che, insieme a quella scritta, sarebbe stata consegnata a Mosè sul monte Sinai). E fondamentale importanza, ai fini dell’intellezione del senso della halachah, assume il commento alla Mishnah (ghemarà) che sarebbe stato elaborato, tra il IV e il VI secolo, dalle Accademie rabbiniche (yeshivòt) di Palestina e Babilonia, poi confluito nelle due grandi raccolte del Talmùd (Palestinese e Babilonese). Ma, pur assumendo il testo talmudico altissima importanza ai fini della corretta interpretazione del senso dell’halachah, esso resta comunque sempre un’elaborazione umana, non di origine divina (come la Torah e la Mishnah), e pertanto oggetto di libera interpretazione e contraddizione. Perduta, nel 70 d.C., la sovranità nazionale in Terra d’Israele, il popolo ebraico sceglie di perpetuare, nelle terre dell’esilio, la propria identità nazionale, osservando – attraverso la cosiddetta ortoprassia, ossia il rispetto minuzioso e quotidiano delle mitzvòt4 –, pur nella diversità delle latitudini, delle lingue e dei c (...truncated)


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Francesco Lucrezi. Legge e limite nell'ebraismo, Fundamina, 2014, pp. 554-570, Volume 20, Issue 2,