Legge e limite nell'ebraismo
LEGGE E LIMITE NELL’EBRAISMO
Francesco Lucrezi* **
1.
Diritto ebraico
La questione di un limite posto alla legge in diritto ebraico impone, preliminarmente, di
considerare cosa si voglia intendere con l’espressione “diritto ebraico” e, specificamente,
con la parola “legge”.
Alla prima domanda si può facilmente rispondere che la locuzione menzionata fa
riferimento al complesso della cultura giuridica elaborata dal popolo ebraico nel corso
della sua millenaria esperienza storica, fin dalle remote epoche del nomadismo e seminomadismo, passando poi per le varie fasi dell’insediamento stanziale in Erez Israel,
del Primo e del Secondo Tempio, e poi per le lunghe e accidentate peregrinazioni della
diaspora, fino, dopo la tragedia della Shoah, alla riconquista di una moderna sovranità
nazionale nella famiglia delle nazioni1.
Un percorso storico di tale ampiezza – che copre quattro millenni e i cinque
continenti –, evidentemente, potrebbe apparire difficilmente sintetizzabile attraverso
categorie unitarie. Eppure, è indubbia l’esistenza di una linea di continuità, formale e
sostanziale, che permette di parlare di un “diritto ebraico” come di un fenomeno storico
esattamente identificabile nella sua intrinseca identità: una continuità che, evidentemente,
è strettamente intrecciata a quella della religione mosaica, di cui il diritto rappresenta,
geneticamente e funzionalmente, un aspetto.
Va tenuto presente che, diversamente da quanto avvenuto in altre tradizioni giuridiche
– soprattutto quella romana –, quella ebraica non ha conosciuto – per lo meno, fino al XIX
secolo, con la cd. haskalah, l’emancipazione di parte degli ebrei d’Europa e d’America2
– la separazione tra precetto religioso e precetto civile, tanto che l’espressione mishpàt
1
2
Cfr. F. Lucrezi, Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, identità, Livorno 2009, passim.
Cfr. Lucrezi, Ebrei a Napoli, in Ebraismo e Novecento cit., 21ss. e passim.
*
Professore ordinario di Storia del diritto romano, Diritti dell’antico Oriente mediterraneo e Storia
dell’Oriente mediterraneo presso l’Università di Salerno.
Saggio elaborato nell’ambito di una ricerca interdisciplinare condotta presso il Centro Studi sui
Fondamenti del diritto antico dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, destinato a confluire,
con modifiche, in un volume collectaneo su “Legge e limite nei diritti antichi”, a cura del medesimo
Centro Studi. Dedicato al Professor Laurens Winkel con grande stima.
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Fundamina 20 (2) 2014 ISSN: Print 1021-545X
© Unisa Press pp 554-570
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ivrì – traduzione, alla lettera, di “diritto ebraico” – rappresenta una locuzione moderna,
essendo difficilmente riscontrabile, nell’ebraico antico, un concetto analogo a quello
della consueta accezione, moderna e occidentale, di diritto, proprio perché non sussiste
una differenza qualitativa tra norme quali, per esempio, l’obbligo del risarcimento, o la
sanzione dell’omicidio, e precetti relativi invece al culto, l’abbigliamento, l’alimentazione
ecc3.
2.
Legge
La Legge, nell’ebraismo, è solo quella divina, e Dio ha parlato solo nella Torah. Non
c’è Legge, pertanto, all’infuori delle mitzvòt (precetti): non può esistere, nella storia
d’Israele, un sovrano legislatore.
E’ importante sottolineare il carattere religioso di tale filo di continuità, ossia il fatto
che il diritto ebraico non è scindibile dall’osservanza religiosa. Se si intendesse, infatti,
con tale espressione qualsiasi elaborazione giuridica fatta dal popolo ebraico – o da parte
di esso –, anche fuori o contro l’osservanza della Torah (e quindi, per esempio, anche
il moderno diritto israeliano), ciò porterebbe a dilatare eccessivamente la nozione in
esame, facendone in definitiva perdere i contorni distintivi.
Si può pertanto definire come diritto ebraico l’aspetto precettivo della religione
ebraica, identificabile essenzialmente nella cd. halachah (via, strada), ossia quella parte
della Torah (= insegnamento: termine ebraico, com’è noto, con cui si indicano quelli
che, nella tradizione greca e cristiana, sarebbero poi diventati i primi cinque libri della
Bibbia, il cd. Pentateuco) in cui Dio esprime, in modo imperativo, una coattiva regola
comportamentale, e che si contrappone così alla cd. haggadah (= racconto), ossia quella
parte, quantitativamente maggioritaria, di Scritture (anche esterne alla Torah) in cui il
testo risponde a varie esigenze narrative (storiche, omiletiche, simboliche, poetiche,
sapienziali ecc.), ma non a propositivi normativi.
Il diritto ebraico è quindi quello scaturente dalla halachah, ossia dall’insieme di
norme (mitzvòt = precetti) formulate nei cinque libri della Torah. Esse possono essere
studiate essenzialmente da tre distinti punti di vista:
(a)
(b)
(c)
3
Antropologico: riguardo alla genesi, in un determinato contesto storico, di un dato
divieto (p. es., l’obbligo della circoncisione, il tabù del sangue ecc.). Si tratta di un
tipo di analisi, evidentemente, che non riguarda il ragionamento giuridico;
attuativo: riguardo alla interpretazione e applicazione del precetto al giorno d’oggi.
È un’analisi connessa all’attuazione concreta della norma, per la quale il diritto è
studiato come attualmente vigente, ai fini della sua concreta e possibile attuazione;
giuridico: riguardo all’inserimento della norma nel suo contesto storico. Un’analisi
collegata alla precedente, ma da essa distinta, in quanto scevra di funzioni pratiche.
Cfr. A.M. Rabello, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica, Torino
2002, 3ss.; Id, Diritto ebraico, ora in Id., Ebraismo e diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei
nell’impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi, Un. Di Salerno, Soveria Mannelli, 2009,
II, 101ss.
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Alla Torah, fons fontium, va poi affiancata la cd. Mishnah (= ripetizione, ossia il testo in
cui, secondo la tradizione, tra il II e il III secolo, fu messa per iscritto la Legge orale che,
insieme a quella scritta, sarebbe stata consegnata a Mosè sul monte Sinai). E fondamentale
importanza, ai fini dell’intellezione del senso della halachah, assume il commento alla
Mishnah (ghemarà) che sarebbe stato elaborato, tra il IV e il VI secolo, dalle Accademie
rabbiniche (yeshivòt) di Palestina e Babilonia, poi confluito nelle due grandi raccolte
del Talmùd (Palestinese e Babilonese). Ma, pur assumendo il testo talmudico altissima
importanza ai fini della corretta interpretazione del senso dell’halachah, esso resta
comunque sempre un’elaborazione umana, non di origine divina (come la Torah e la
Mishnah), e pertanto oggetto di libera interpretazione e contraddizione.
Perduta, nel 70 d.C., la sovranità nazionale in Terra d’Israele, il popolo ebraico
sceglie di perpetuare, nelle terre dell’esilio, la propria identità nazionale, osservando –
attraverso la cosiddetta ortoprassia, ossia il rispetto minuzioso e quotidiano delle mitzvòt4
–, pur nella diversità delle latitudini, delle lingue e dei c (...truncated)