Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi

Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, May 2011

SOMMARIO: Premessa - 1. Identità culturale, diritti umani e principi costitutivi delle democrazie occidentali. Gli interventi europei e la Carta dei valori e della cittadinanza italiana - 2. La regolazione della famiglia tra diritto all’identità e modello socio-giuridico europeo. La poligamia, il ripudio, la dote - 3. Il motivo culturale nell’interesse della prole e del minore. I rapporti di filiazione e la kafalah - 4. (Segue) Il ricongiungimento familiare. L’abbandono ed i maltrattamenti del minore - 5. Cultural defenses e reati culturali: la tendenza all’esclusione nella giurisprudenza europea - 6. (Segue) Linee evolutive: l’accoglienza del motivo culturale nel sistema penale italiano e l’impegno internazionale contro i “crimini d’onore”.

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Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi

Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it) Novembre 2008 ISSN 1971 - 8543 Rita Benigni (ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre) Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi SOMMARIO: Premessa - 1. Identità culturale, diritti umani e principi costitutivi delle democrazie occidentali. Gli interventi europei e la Carta dei valori e della cittadinanza italiana - 2. La regolazione della famiglia tra diritto all’identità e modello socio-giuridico europeo. La poligamia, il ripudio, la dote - 3. Il motivo culturale nell’interesse della prole e del minore. I rapporti di filiazione e la kafalah - 4. (Segue) Il ricongiungimento familiare. L’abbandono ed i maltrattamenti del minore - 5. Cultural defenses e reati culturali: la tendenza all’esclusione nella giurisprudenza europea - 6. (Segue) Linee evolutive: l’accoglienza del motivo culturale nel sistema penale italiano e l’impegno internazionale contro i “crimini d’onore”. Premessa “L’ultima parte del XX secolo è stata descritta come ‘l’età delle migrazioni’. Grandi quantità di persone attraversano i confini internazionali e di fatto rendono polietnico quasi ogni paese”1. L’Europa in particolare si è trovata a confrontarsi con una nuova immigrazione proveniente dall’Asia e dall’Africa che ha dato progressivamente vita a minoranze etniche portatrici di un grado di specificità fino ad ora ignoto. Il vecchio continente infatti non ha nel suo passato prossimo esperienza di un confronto tra ordinamenti nazionali e minoranze etniche ad alta potenzialità conflittuale. Qui si perde nella notte dei tempi l’esistenza di minoranze autoctone paragonabili agli inuit canadesi, agli aborigeni australiani, o agli indigeni di alcuni Stati dell’America latina come il Perù, la Colombia ed il Cile, le quali, generate dalla sostituzione degli invasori vincitori alle popolazioni native, vivono come comunità separate soggette a proprie leggi e giurisdizioni in alcune materie2. 1 W. KIMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Bologna, 1999, 335. 2 Attraverso interventi legislativi in Canada, Nuova Zelanda e Australia si è dato riconoscimento ad ordinamenti consuetudinari di tipo sanzionatorio-conciliativo, le cd. sentencing circle; in Colombia, Perù e Cile si riconoscono invece giurisdizioni penali indigene che pronunciano in base al diritto consuetudinario indigeno; in argomento cfr. V. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2007; A. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, 64 ss., con ampia bibliografia; i 1 Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it) Novembre 2008 ISSN 1971 - 8543 L’Europa ha conosciuto piuttosto un pluralismo culturale essenzialmente religioso, linguistico, di usi e tradizioni locali. Non a caso il legislatore europeo tutela e promuove le minoranze nazionali attraverso una serie di atti e documenti3 che fanno generalmente riferimento alla definizione di Capotorti, per il quale la minoranza è “un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri – essendo di nazionalità dello Stato possiedono caratteristiche etniche, religiose, o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione, e mostrano, anche solo implicitamente, un senso di solidarietà diretta a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua”4. Le minoranze cui ci si rivolge sono insomma caratterizzate dalla appartenenza alla popolazione dello Stato-nazione e da un altro elemento essenziale: la presenza storica del gruppo in una porzione determinata di territorio. Requisiti entrambi non soddisfatti dalle comunità di immigrati che giuridicamente vanno considerati “stranieri”5. Tutto ciò ha imposto alle nazioni europee la ricerca di una nuova politica della differenza culturale, di non pronta soluzione. Non appare infatti risolutivo definire gli immigrati “minoranze nuove” ed estendere loro la disciplina prevista per quelle nazionali, come suggerito da una parte della dottrina6. La tutela assegnata a tali minoranze si concretizza essenzialmente in diritti linguistici e di conservazione della memoria contributi di B. FAEDDA, Nunavut, il nuovo Stato degli Inuit del Canada. Quando una minoranza diventa autonoma; I Maori della Nuova Zelanda: la colonizzazione europea e il Trattato di Waitangi; Il diritto aborigeno e l'Australia (in www.diritto.it). 3 Si tratta in particolare della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali firmata a Strasburgo nel 1995, di poco preceduta dalla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (1992), ed affiancata dalla normativa contro le discriminazioni per motivi di razza e cultura, offerta dal Trattato CE (artt. 1213) e dalla Carta di Nizza (artt. 21-22). Va ancora ricordata la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o minoritarie, adottata dall’Assemblea Onu (1992). 4 F. CAPOTORTI, Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici , in Riv. int. dir. dell’uomo, 1992, 102, 107. 5 Cfr. P. THORNBERRY, International law and the rights of minorities, Oxford, Clarendon Press, 1992, per il quale la protezione degli stranieri fa parte delle relazioni inter-statali, ed è generalmente ricompresa nel diritto internazionale generale dei diritti dell’uomo. 6 Sul superamento dell’elemento territoriale cfr. P. BARBERA, I diritti delle minoranze nel crepuscolo degli Stati nazionali, in Giornate biennali di studio in onore di Lelio Basso - Popoli, Minoranze, Stato-nazione, Roma, 4-7 dicembre 1991; E. ROSSI, Minoranze etnico-linguistiche (voce per un’enciclopedia), in Archivio giuridico, 1993, 266. Sulla estensione dell’art. 6 della costituzione italiana alle minoranze immigrate cfr. L. MELICA, Lo straniero extra-comunitario, Valori costituzionali e identità culturale, Torino, 1996, 158. 2 Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it) Novembre 2008 ISSN 1971 - 8543 della propria cultura; misure del tutto insufficienti a dare risposte alle domande identitarie degli immigrati e talora non richieste; imparare la lingua dello Stato ospitante è ad esempio una necessità per inserirsi nel mondo del lavoro ed il primo passo verso l’integrazione nella società ospitante7. D’altra parte le culture, anche giuridiche, che l’immigrazione soprattutto araba ed asiatica portano oggi con sé, presentano innumerevoli e profondi punti di divergenza con gli ordinamenti occidentali. Basti pensare alla legge coranica che regola per molti aspetti la vita degli immigrati musulmani, applicando differenze di genere tra i membri della comunità, nonché rapporti gerarchici e patriarcali all’interno della famiglia con conseguenti limitazioni dei diritti personali d (...truncated)


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Rita Benigni. Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi, Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, 2011, Volume 0, DOI: 10.13130/1971-8543/1129