Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi
Stato, Chiese e pluralismo confessionale
Rivista telematica (www.statoechiese.it)
Novembre 2008
ISSN 1971 - 8543
Rita Benigni
(ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre)
Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra
applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi
SOMMARIO: Premessa - 1. Identità culturale, diritti umani e principi costitutivi
delle democrazie occidentali. Gli interventi europei e la Carta dei valori e della
cittadinanza italiana - 2. La regolazione della famiglia tra diritto all’identità e
modello socio-giuridico europeo. La poligamia, il ripudio, la dote - 3. Il motivo
culturale nell’interesse della prole e del minore. I rapporti di filiazione e la kafalah
- 4. (Segue) Il ricongiungimento familiare. L’abbandono ed i maltrattamenti del
minore - 5. Cultural defenses e reati culturali: la tendenza all’esclusione nella
giurisprudenza europea - 6. (Segue) Linee evolutive: l’accoglienza del motivo
culturale nel sistema penale italiano e l’impegno internazionale contro i “crimini
d’onore”.
Premessa
“L’ultima parte del XX secolo è stata descritta come ‘l’età delle migrazioni’.
Grandi quantità di persone attraversano i confini internazionali e di fatto
rendono polietnico quasi ogni paese”1. L’Europa in particolare si è trovata a
confrontarsi con una nuova immigrazione proveniente dall’Asia e
dall’Africa che ha dato progressivamente vita a minoranze etniche
portatrici di un grado di specificità fino ad ora ignoto. Il vecchio
continente infatti non ha nel suo passato prossimo esperienza di un
confronto tra ordinamenti nazionali e minoranze etniche ad alta
potenzialità conflittuale. Qui si perde nella notte dei tempi l’esistenza di
minoranze autoctone paragonabili agli inuit canadesi, agli aborigeni
australiani, o agli indigeni di alcuni Stati dell’America latina come il
Perù, la Colombia ed il Cile, le quali, generate dalla sostituzione degli
invasori vincitori alle popolazioni native, vivono come comunità
separate soggette a proprie leggi e giurisdizioni in alcune materie2.
1 W. KIMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Bologna, 1999, 335.
2 Attraverso interventi legislativi in Canada, Nuova Zelanda e Australia si è dato
riconoscimento ad ordinamenti consuetudinari di tipo sanzionatorio-conciliativo, le
cd. sentencing circle; in Colombia, Perù e Cile si riconoscono invece giurisdizioni
penali indigene che pronunciano in base al diritto consuetudinario indigeno; in
argomento cfr. V. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2007; A. BERNARDI,
Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, 64 ss., con ampia bibliografia; i
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L’Europa ha conosciuto piuttosto un pluralismo culturale
essenzialmente religioso, linguistico, di usi e tradizioni locali. Non a
caso il legislatore europeo tutela e promuove le minoranze nazionali
attraverso una serie di atti e documenti3 che fanno generalmente
riferimento alla definizione di Capotorti, per il quale la minoranza è “un
gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in
posizione non dominante, i cui membri – essendo di nazionalità dello Stato possiedono caratteristiche etniche, religiose, o linguistiche che differiscono da
quelle del resto della popolazione, e mostrano, anche solo implicitamente, un
senso di solidarietà diretta a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o
lingua”4. Le minoranze cui ci si rivolge sono insomma caratterizzate
dalla appartenenza alla popolazione dello Stato-nazione e da un altro
elemento essenziale: la presenza storica del gruppo in una porzione
determinata di territorio. Requisiti entrambi non soddisfatti dalle
comunità di immigrati che giuridicamente vanno considerati
“stranieri”5.
Tutto ciò ha imposto alle nazioni europee la ricerca di una nuova
politica della differenza culturale, di non pronta soluzione. Non appare
infatti risolutivo definire gli immigrati “minoranze nuove” ed estendere
loro la disciplina prevista per quelle nazionali, come suggerito da una
parte della dottrina6. La tutela assegnata a tali minoranze si concretizza
essenzialmente in diritti linguistici e di conservazione della memoria
contributi di B. FAEDDA, Nunavut, il nuovo Stato degli Inuit del Canada. Quando una
minoranza diventa autonoma; I Maori della Nuova Zelanda: la colonizzazione europea e il
Trattato di Waitangi; Il diritto aborigeno e l'Australia (in www.diritto.it).
3 Si tratta in particolare della Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali firmata a Strasburgo nel 1995, di poco preceduta dalla Carta
Europea delle lingue regionali o minoritarie (1992), ed affiancata dalla normativa
contro le discriminazioni per motivi di razza e cultura, offerta dal Trattato CE (artt. 1213) e dalla Carta di Nizza (artt. 21-22). Va ancora ricordata la Dichiarazione sui diritti
delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o minoritarie,
adottata dall’Assemblea Onu (1992).
4 F. CAPOTORTI, Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo
l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici , in Riv. int. dir. dell’uomo, 1992, 102, 107.
5 Cfr. P. THORNBERRY, International law and the rights of minorities, Oxford,
Clarendon Press, 1992, per il quale la protezione degli stranieri fa parte delle relazioni
inter-statali, ed è generalmente ricompresa nel diritto internazionale generale dei
diritti dell’uomo.
6 Sul superamento dell’elemento territoriale cfr. P. BARBERA, I diritti delle
minoranze nel crepuscolo degli Stati nazionali, in Giornate biennali di studio in onore di Lelio
Basso - Popoli, Minoranze, Stato-nazione, Roma, 4-7 dicembre 1991; E. ROSSI, Minoranze
etnico-linguistiche (voce per un’enciclopedia), in Archivio giuridico, 1993, 266. Sulla
estensione dell’art. 6 della costituzione italiana alle minoranze immigrate cfr. L.
MELICA, Lo straniero extra-comunitario, Valori costituzionali e identità culturale, Torino,
1996, 158.
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della propria cultura; misure del tutto insufficienti a dare risposte alle
domande identitarie degli immigrati e talora non richieste; imparare la
lingua dello Stato ospitante è ad esempio una necessità per inserirsi nel
mondo del lavoro ed il primo passo verso l’integrazione nella società
ospitante7. D’altra parte le culture, anche giuridiche, che l’immigrazione
soprattutto araba ed asiatica portano oggi con sé, presentano
innumerevoli e profondi punti di divergenza con gli ordinamenti
occidentali. Basti pensare alla legge coranica che regola per molti aspetti
la vita degli immigrati musulmani, applicando differenze di genere tra i
membri della comunità, nonché rapporti gerarchici e patriarcali
all’interno della famiglia con conseguenti limitazioni dei diritti
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